I DANNI DI UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCAPACE
LA QUESTIONE DELLA MERLONI è oggetto dell'attenzione dell'ASSOCIAZIONE PROGETTO CIVICO
per la particolare importanza che il problema riveste per la comunità nocerina.
A)
1) -Con vari atti pubblici,l'ultimo dei quali il 17 dicembre 2004,il Comune di Nocera
ha ceduto alla soc.Merloni,ai sensi dell'art.27 della L.22.10.71 n.865,il lotto n.7
della zona D1 del Piano Insediamenti Produttivi per la zona di Nocera nord.
Il lotto,di una superficie complessiva di oltre otto ettari e mezzo di terreno
pianeggiante,è compreso in Gaifana tra la statale Flaminia,a nord,e le strade
comunali “Cordaia” e “Lanciano” ai lati,per rappresentare la figura geometrica di
un rettangolo con uno dei lati più lunghi a confine con la statale Flaminia.
2)-Con l'ultimo atto pubblico del 17 dic.2004,trascritto alla Conservatoria di Perugia il
17 gennaio 2005 al n.1982 RG e 1251 RP,il Comune e la soc.Merloni stipulavano
una convenzione che regolava l'utilizzazione del lotto.
-a- All'art.3 veniva stabilito un onere di destinazione secondo il quale “l'area assegnata e
riconosciuta in proprietà della Merloni dovrà essere destinata esclusivamente ad
insediamenti di carattere industriale nel rispetto delle norme del PRG e del Rego-
lamento edilizio”
-b- -Con l'art.6 la soc.Merloni,PREVIA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
di cessione del lotto,si obbligava ad utilizzare i terreni produttivi presentando il
progetto edilizio per l'esecuzione della struttura entro 6 mesi dal 17 dic.2004 e
ad ULTIMARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI entro tre anni dal rilascio
della concessione.
La soc.Merloni si obbligava anche a compiere,a sua cura e spese,e conte-
stualmente alla realizzazione della struttura produttiva,tutte le opere di urbaniz-
zazione.
-c- -Con l'art.13 si conveniva la risoluzione del contratto di cessione del lotto,
senza che la società potesse avanzare alcuna pretesa o risarcimento di danni
nel caso di:
Mancato rispetto di quanto previsto all'art 6 sopra riportato in ordine alla
presentazione delle concessioni edilizie,
- Per palese inadempienza in ordine alla effettiva utilizzazione in termini
produttivi dei terreni oggetto della cessione.
In caso di risoluzione,l'Amministrazione Comunale,accertata l'inadempienza e
concesso un termine massimo di sei mesi per il rispetto degli obblighi predetti,
avrebbe provveduto alla risoluzione dell'assegnazione.Il terreno sarebbe tornato
in proprietà al Comune,con tutte le opere già realizzate,al prezzo di euro 5,63/mq.
-d- -L'art.14 stabiliva la procedura della dichiarazione di risoluzione della
assegnazione dandone la competenza al Consiglio Comunale,previa contesta-
zione dei fatti addebitati alla soc.Merloni,con la contemporanea prefissione
di un congruo termine per le eventuali controdeduzioni della stessa.
( B )
-In data 25.3.,2005 la soc.Merloni richiedeva ed otteneva dal Comune,in data
8 sett.2005 il permesso di costruire n.63.
Oggetto della concessione era “ sbancamento e livellamento lotto industriale
n.7 per sistemazione piazzale in Nocera Umbra-Zona industriale Nord”
Il termine della concessione era di tre anni dall'inizio dei lavori.
La soc.Merloni veniva autorizzata a sbancare una area di quasi 100.000 metri
quadrati con una asportazione di 500.000 metri cubi di materiale del quale,
secondo la documentazione presentata dalla Merloni,oltre 390.000 mc.
Considerati inutilizzabili,perchè terreno vegetativo ect. Ma di fatto,sul
posto,come accertato dalla Regione e dalla Provincia non è rimasta inutiliz-
zata alcuna quantità di materiale estratto che evidentemente è stato utilizzato
altrove.
Con note n.918 del 19.1.2007 e 11068 del 21.7.2007 la Regione dell 'Umbria
si faceva parte diligente e,basandosi sulla dichiarazione della soc.Merloni,
invitava il Comune a richiedere in pagamento alla Merloni un contributo
per la tutela dell'ambiente pari ad euro 91.500/00.Tuttavia,con la stessa
nota n.11068 la Regione sollecitava il Comune ad “accertare le effettive
quantità di materiale assimilabile scavato sulla base del permesso di costruzione”
Con successiva nota n.14377 del 29.9.2007,la stessa Regione,non avendo
ottenuto risposta dal Comune di Nocera,lo diffidava ad accertare “le effettive
quantità di materiali scavati”entro i 20 giorni successivi,avvertendo che,in
caso contrario l'accertamento sarebbe stato richiesto alla Provincia di Perugia.
E così è stato e la Provincia ,con nota 13/125323 del 17.12.2007 confermava
che il materiale escavato raggiungeva i 500.000 mc.
E,finalmente,in data 20.2.2008 con lettera prot.n.2304 il Comune di Nocera
si decideva a richiedere alla soc.Merloni il versamento di un contributo per
la tutela dell'ambiente pari ad euro 57.225/00.
Contributo che la soc.Merloni non ha pagato.
( C )
ALLA DATA ODIERNA la situazione è questa:
a- Il termine di cui all'art.6 della convenzione per la costruzione da parte
della soc.Merloni di un insediamento di carattere industriale è ampiamente
SCADUTO INVANO.
Il buon senso comune vorrebbe che l'insediamento non è mai iniziato,
perchè non è ragionevole sostenere che” lo sbancamento e livellamento “
di un terreno,oggetto della concessione comunale 63/2005,possa equivalere
ad un “insediamento di carattere industriale”.Così ha invece deliberato,con
tanta fantasia il Consiglio Comunale nocerino nella seduta n. 70 del 9.8.2005.
In ogni caso, in forza dell'art 13 della convenzione,”per palese inadempimento
in ordine alla effettiva utilizzazione in termini produttivi dei terreni oggetto
della vendita” il Consiglio Comunale nocerino avrebbe dovuto deliberare
la risoluzione del contratto e l'intera area di oltre otto ettari di terreno
sarebbe tornata di proprietà comunale.
Invece l'Amministrazione Comunale nocerina NON HA ASSUNTO alcuna
delibera ed il terreno resta in proprietà della soc.Merloni
-b-Oltre a non utilizzare i terreni per fini produttivi,la soc. Merloni li ha resi
inutilizzabili per future destinazioni industriali,creando al posto di quella che era
una area pianeggiante,una depressione profonda più metri ( la famosa piscina
definita da molti),per il cui risanamento sarebbe necessaria,a parere dei tecnici,
una spesa non inferiore ai due milioni di euro.Oltre lo strazio ambientale
visibile dall'adiacente Flaminia.
-c- Il Comune di Nocera,non solo non si è riappropriata dell'area come avebbe
dovuto,ma non ha nemmeno riscosso la somma di euro 57.225.00 richiesta alla
soc.Merloni in data 20.2.2008 come contributo per la tutela ambientale ed ha
anche perso ogni possibilità futura di riscuoterla.
Ma si è poi sicuri che la somma di incassare fosse soltanto di 57225.00 euro
e non di più?Si è certi che il materiale asportato dal lotto sia stato solo di
500.000 mc e non maggiore? Se così fosse stato,quello che era un intervento
edilizio di insediamento industriale,si sarebbe di fatto trasformato nell'esercizio
di una cava abusiva.In tal caso il credito vantato dal Comune nocerino nei
confronti della soc.Merloni sarebbe aumentato e di molto considerando le
sanzioni pecuniarie previste dall'art.17 della L.R 2/2000 ed il maggior tributo
per la tutela dell'ambiente.
-d- Dal mese di ottobre 2008,la società Antonio Merloni SpA è
oggetto ,avanti al Tribunale di Ancona, della speciale procedura di
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIAregolata dal D.Lgs 270/99.
L' Amministrazione straordinaria è prevista per le grandi imprese che versano
in uno stato di insolvenza e che abbiano un numero di dipendenti non inferiore
a 200 e permette alle stesse ,prima delle altre procedure concorsuali,il fallimento
e la liquidazione coatta amministrativa, il tentativo del recupero e del risanamento
per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di numerosi posti
di lavoro.
La procedura di amministrazione straordinaria cessa ed il Tribunale ne dispone con
decreto la conversione in FALLIMENTO quando risulta che il risanamento
dell'azienda non può essere utilmente proseguito.
In ogni caso,sia nella Amministrazione Straordinaria che nel Fallimento è
IMPORTANTISSIMA la fase della richiesta di ammissione alla procedura
dei soggetti che vantano un credito nei confronti dell'azienda da risanare o
fallita.Nel primo caso,nell'amministrazione straordinaria,il credito riconosciuto
è assunto e dovrà essere soddisfatto dal soggetto che diventerà acquirente
della azienda da risanare.Nel secondo caso,nel fallimento,il credito ammesso
sarà soddisfatto con la liquidazione del patrimonio dell'impresa fallita.
Ma la partecipazione dei creditori è determinante anche nello sviluppo
e nella sorte finale dell'azienda in difficoltà,perchè sia l'Amministratore
Giudiziale nel primo caso,che il curatore fallimentare nel secondo, sono tenuti
a richiedere il parere ed anche autorizzazioni del comitato dei creditori
per le decisioni fondamentali che dovrà adottare.
Può anche accadere,in sede di procedura fallimentare, che il creditore possa ottenere,
a soddisfazione del proprio credito,l'assegnazione in proprietà di tutto
o parte il patrimonio immobiliare dell'azienda fallita.
In particolare ,per quanto riguarda la società Antonio Merloni SpA,il
Ministero Delle Attività Produttive ha nominato il Commissario Straordinario,
il quale ha tentato,e sembra con esito negativo,la ricerca di acquirenti dell'azienda
di Gaifana. Non è dato da conoscere,al momento,a che punto sia la procedura
dell'Amministrazione Straordinaria o se si sia già passati alla fase
della dichiarazione di fallimento.
E' CERTO,comunque,che il COMUNE di NOCERA UMBRA
NON HA FATTO DOMANDA di insinuazione tra i creditori della società e
quindi non partecipa alla sorte della procedura.
I termini di insinuazione al passivo sono trascorsi senza l'intervento
dell'amministrazione comunale e sono scaduti definitivamente il
mese di ottobre di quest'anno.
( D )
I danni causati dal mancato intervento dell'amministrazione nocerina
nella procedura a carico della Merloni determinano:
-Perdita della proprietà di una area di circa nove ettari;
-Perdita del diritto di ottenere in sede di liquidazione del patrimonio
della Merloni o dal soggetto eventualmente cessionario dell'azienda:
-Il risarcimento del danno per il ripristino della funzionalità dell'area
disastrata e degradata;
-Il pagamento dei contributi per la tutela dell'ambiente per l'escavazione
dichiarata e certamente non inferiore ad euro 57.225/00 già determinato,
liquido ed esigibile
-Possibilità di intervento diretto nel comitato dei creditori,nella procedura
di liquidazione del patrimonio per una destinazione finale dell'impianto
a soddisfare le esigenze di un pubblico interesse
E' evidente e non può negarsi che la proprietà in mano del Comune
di una rilevante area industriale a confine dell'impianto principale della
Merloni SpA ed una partecipazione diretta alle sorti ed alla futura utilizzazione
di tale complesso,sarebbero stati,nel prossimo futuro,determinanti per una
favorevole soluzione della aspettative di molti operai licenziati dalla
Merloni ed in attesa del posto di lavoro.
Le chiacchiere e le promesse degli amministratori incapaci al governo
della cosa pubblica non servono e non risolvono.
Angelo Frillici
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