mercoledì 21 agosto 2013
Disordine nocerino IL DISORDINE NOCERINO Chiedo:E' normale quello che succede a Nocera? C'è chi fa il comodo suo e non paga.C'è chi è costretto a pagare e non dovrebbe. Qualche esempio: Su tutte le strade interne che attraversano ogni Comune italiano sono stati installati dispositivi elettronici che rivelano la velocità del traffico.Sono multe salate per chi azzarda a superare i limiti di velocità ed introito certo per le casse comunali e maggiore sicurezza soprattutto per i pedoni. Gli autovelox si incontrano in qualsiasi traversa interna anche dei comuni più piccoli. A Nocera no.Non ne è stato installato nemmeno uno e gli effetti si vedono. In ogni ora del giorno la Flaminia diventa pista da corsa per auto e autocarri che sfrecciano a gran velocità senza che nessuno li fermi,contesti contravvenzioni,ritiri la patente.Nessuno è costretto a pagare la violazione delle norme del codice stradale. Tutta l'estate sei imbecilli -sei di numero ben identificati e sempre gli stessi-dalle nove di sera e sino a tarda notte,sfrecciano con i loro motorini ,truccati per creare maggior rumore,per le strade del centro,a gran velocità,contro mano,addirittura in tre su un solo motorino,creando pericoli per i passanti e nessuno li ha mai fermati per sequestrare i motorini,e far loro pagare multe salate. Nella piazza principale è caos quotidiano.Ognuno parcheggia dove vuole,occupa gli spazi riservati agli invalidi ed allo scarico della merce,non paga la tassa di parcheggio e le contravvenzioni sono più rare delle mosche bianche.Nessuno controlla e nessuno paga. L'articolo 8 della DGR n.5180 del 14 .9.1998 stabilisce i termini entro i quali devono essere terminati i lavori di appalto per la ricostruzione dei danni causati dal terremoto del 1997.Uguale termine è riportato nei contratti d'appalto stipulati dai Consorzi con le Imprese appaltatrici. Il termine è di due anni prorogabile di un ulteriore anno soltanto nel caso di motivi seri,indipendenti dalla volontà dell'impresa, documentati ed accertati dal Comune che autorizza la eventuale proroga. L'inadempienza è punita con una penale che può raggiungere sino al 10% del contributo pubblico. D'altra parte la Ditta appaltatrice è obbligata a dichiarare nell'assunzione del contratto,di essere fornita dell'attrezzatura,della organizzazione e della manodopera necessarie ad eseguire nei termini previsti il contratto La fissazione legislativa di un termine certo e breve per l'esecuzione dei lavori trova la sua ragione nella esigenza pubblica di accelerare la ricostruzione per permettere agli abitanti di rioccupare in fretta le abitazioni inagibili. Certamente lo Stato ,che ha messo a disposizione della ricostruzione post terremoto milioni di euro,non immaginava che a Nocera Umbra,dopo sedici anni dal sisma, i lavori non fossero ancora terminati e fossero ancora in alto mare. Eppure a Nocera la Umi 17,ha iniziato i lavori il 21.6.2010,avrebbe dovuto terminarli a giugno del 2012,ed è ancora in alto mare. Così come la UMI n.2 che ha iniziato ,in parte il 2.3.2009 ed in parte il 12 .4.2010 e la stessa UMI n.1 che ha iniziato il 22.7.2010. Attualmente tutti i lavori sono sospesi;sono tutti a godere le ferie estive. E il Comune che dovrebbe sollecitare il rispetto dei termini,controllare ed applicare,se esistono i motivi, le eventuali penali ? Nessuno ha mai pagato. IL BELLO E' però che il Comune ,che non riscuote da chi dovrebbe pagare,si fa pagare da chi invece non dovrebbe. Questo è il caso. A chi ,dopo tanti anni d'attesa,finalmente riesce a rientrare nella propria casa perchè il Consorzio al quale partecipava ha chiuso i lavori di ricostruzione,il Comune di Nocera invia una letterina di auguri,comunicandogli di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500.00. Motivo:La mancata presentazione dell'istanza “del rilascio del certificato di agibilità nei termini previsti di cui all'art.29 della L:R 18/2/2004 n.1 e modificata dall'art.77 L.R 8/2011” Altro che IMU,questa è una tassa ancora più pesante e che quasi tutti i destinatari dell'invito hanno pagato indebitamente perchè non dovuta. Effettivamente l'art.29 della L.R 18.02.2004 n.1-invocato dal Comune-detta la norma generale per il rilascio del certificato di agibilità con riferimento a nuove costruzioni,ristrutturazioni edilizie o modifiche delle destinazioni d'uso. La norma stabilisce che entro novanta giorni dalla ultimazione dei lavori,il soggetto che ha ottenuto la concessione edilizia,è obbligato a presentare allo sportello unico per l'edilizia (del quale tra l'altro il Comune di Nocera è sprovvisto)la domanda di rilascio del certificato di agibilità.Se la richiesta non avviene o avviene fuori termine il soggetto è sanzionato con un pena pecuniaria da euro 500.00 ad euro 1000.00.Il comune di Nocera fa lo sconto e chiede il minimo. Tra l'altro è anche da notare che gli introiti della multa spettano allo Stato e non al Comune di Nocera ai sensi dell'art.29 della legge 689/1981. Ma qual'è la funzione del certificato di agibilità? Deve consentire al Comune ,che ha rilasciato la concessione edilizia, di accertare ed attestare che l'opera realizzata corrisponde al progetto assentito,che sussistano le condizioni di sicurezza,igiene e salubrità degli edifici e che i lavori siano realmente ultimati. Ma questa è la norma generale che è superata dalla legislazione speciale per la ricostruzione post terremoto del 1997, vigente in tutti i casi per i quali il Comune di Nocera ha richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria. Nella fattispecie gli interventi edilizi sono stati eseguiti da Consorzi Obbligatori compresi in UMI,e la dichiarazione di fine lavori trasmessa ai comuni è stata eseguita in conformità alla D.G.R n.5180 del 14.9.1998. Ai sensi dell'art.10 di detta legge,al Comune è stata trasmessa a cura del Direttore Dei Lavori la documentazione attestante: -La ultimazione dei lavori, -La regolare esecuzione dei lavori in conformità del progetto approvato, -La dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell'edificio idonea a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei famigliari sgombrati. E' dunque evidente che le attestazioni ed il contenuto del certificato di agibilità richieste dalla norma generale dell'art.29 della L.R 18.2.2004 n.1 sono sostituite dalla documentazione di agibilità trasmessa dal Direttore Dei Lavori ai sensi della legge speciale di cui all'art.10 del D.G.R n.5180/98. La riprova? A seguito della documentazione trasmessa dal Direttore dei lavori,il Comune deve revocare il certificato di inagibilità emesso a suo tempo per il fabbricato oggetto dell'evento sismico.Significa che da quel momento l'immobile torna ad essere agibile. Nel frattempo chi ha pagato le 500.00 euro non dovute che fa? Ha fatto un regalo allo Stato.
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